Lo Statuto

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L’anno 2014 il giorno 14 del mese di Luglio, in Itri, presso Via degli Artigiani, 46, si sono riuniti i Signori:

- Meroli Fabio, nato a Formia (LT) il 12/03/75, residente in Itri (LT) alla C.da Campiglioni, 8, cod. fiscale MRLFBA75C12D708M,
- Soscia Civita, nata a Itri (LT) il 15/06/1973, residente in Itri (LT) alla via A.Padovani, 76, cod. fiscale SSCCVT73H55E375W,
- De Fabritiis Aldo, nato a Itri (LT) l’11/02/1951, residente in Itri (LT) alla via degli Artigiani, 42, cod. fiscale DFBLDA51B11E375Y,
- Meroli Emilia, nata a Itri (LT) il 19/01/1951, residente in Itri (LT) alla via degli Artigiani, 42, cod. fiscale MRLMLE51A59E375B,
- Meroli Lucio, nato a Itri (LT) il 17/09/48, residente in Itri (LT) alla C.da Campiglioni, 8, cod. fiscale MRLLCU48P17E375O,

i quali dichiarano e convengono quanto segue:

  1. E’ costituita l’Associazione denominata “CONDOMINIO DELL’ARTE ITRI” con sede in Itri, in  via degli Artigiani, 46.
  2. L’Associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi:
    • diffondere e promuovere le tradizioni, la cultura, l’artigianato, la manualità e i prodotti tipici legati al territorio del Basso Lazio, ponendo in essere tutte quelle attività necessarie ad organizzare manifestazioni, esposizioni, incontri e convegni a livello nazionale e internazionale;
    • qualificare e promuovere l’incremento dell’offerta turistica integrata del territorio;
    • valorizzare le peculiarità enologiche, gastronomiche, artigianali, storiche e ambientali del territorio interessato.
  3. L’Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera A e ne forma parte integrante e sostanziale.
    I Soci presenteranno la propria attività personale, volontaria e gratuita, preordinata a conseguire i fini dell’Associazione.
  4. A comporre per i primi tre anni il Consiglio Direttivo vengono eletti dai comparenti all’unanimità i Signori:
    Meroli Fabio: Presidente;
    De Fabritis Aldo: Vice Presidente;
    Soscia Civita: Tesoriere
    I predetti Consiglieri durano in carica tre anni, salvo le eccezioni previste dall’art. cinque dello Statuto Sociale, e potranno essere rieletti.
    Al Consiglio direttivo spettano tutti  i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, così come specificato dall’art. sette dello Statuto.
    Al Presidente del Consiglio direttivo spetta la rappresentanza dell’Associazione.
  5. Gli esercizi sociali hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Costituzione - sede - scopi

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione “Condominio dell’Arte Itri”.  L’associazione ha sede a Itri, in via degli Artigiani, 46.

Articolo 2

L’associazione è apolitica, apartitica, non ha fini di lucro e ha durata illimitata.

Articolo 3

L’Associazione ha natura di volontariato e persegue i seguenti scopi:

-    diffondere e promuovere le tradizioni, la cultura, l’artigianato, la manualità e i prodotti tipici legati al territorio del Basso Lazio, ponendo in essere tutte quelle attività necessarie ad organizzare manifestazioni, esposizioni, incontri e convegni a livello nazionale e internazionale;
-    qualificare e promuovere l’incremento dell’offerta turistica integrata del territorio;
-    valorizzare le peculiarità enologiche, gastronomiche, artigianali, storiche e ambientali del territorio interessato.
L’Associazione rappresenta gli interessi degli Associati al “Condominio dell’Arte”, tutelando il la denominazione e il marchio in ogni sede. La denominazione di “Condominio dell’Arte” ed il relativo marchio potranno essere utilizzati esclusivamente dagli Associati.

L’Associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali.

Articolo 4

Il patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalla quota di iscrizione,da versarsi all’atto di ammissione dell’associato, un’unica volta,nella misura di € 10,00;
  • da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
  • da eventuali elargizioni, erogazioni, oblazioni, donazioni e dai fondi raccolti per pubblica sottoscrizione;
  • da eventuali proventi di gestione;
  • da ogni altro provento comunque conseguito e che provenga, in particolare, da quanto possa  formare oggetto di donazione.

Il fondo iniziale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione della presente associazione.

Articolo 5

I Soci

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche che presenteranno domanda di ammissione all’Assemblea degli Associati e verseranno il contributo-quota di adesione, da versarsi una sola volta, che viene fissato nella somma di € 10,00. La quota non può in nessun caso essere trasferita.

Possono, inoltre, far parte dell’Associazione:
-    i titolari e i legali rappresentanti delle imprese artigianali gestite in forma individuale e collettiva;
-    i Comuni, le Amministrazioni Provinciali, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Comunità Montane.
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle Assemblee senza limitazione alcuna e tale diritto non può essere escluso.
Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il numero dei soci è illimitato. Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei Soci indipendentemente dal tipo.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi Soci aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
I Soci prestano la propria attività personale, volontaria e gratuita, preordinata conseguire i fini dell’Associazione.
Il Socio può recedere in ogni tempo dall’Associazione.
La qualità di Socio si perde, inoltre, per decesso o indegnità.
Del decesso e delle dimissioni l’Assemblea dei Soci, cui andranno effettuate le dovute comunicazioni, si limiterà a prendere atto in occasione della sua prima riunione, successiva alla comunicazione.
L’indegnità verrà invece sancita dall’Assemblea  nei riguardi di quei Soci il cui comportamento sia contrario al carattere istituzionale, agli scopi ed alle finalità dell’Associazione.
L’Appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
I Soci si impegnano ad osservare il presente statuto e a fornire la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
Il Socio al momento della cessazione del rapporto non ha diritto ad alcun rimborso.

Articolo 6

L’Assemblea

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio direttivo o quando lo richiedano, con richiesta motivata, almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea si riunisce entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per deliberare sul conto consuntivo o rendiconto economico finanziario e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.
La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono comunicati ai Soci mediante comunicazione scritta oppure mediante pubblica affissione nell’albo dell’Associazione. In casi di urgenza, si può ricorrere ai mezzi di comunicazione ritenuti di volta in volta più opportuni. L’avviso deve essere effettuato almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’articolo 21 del Codice Civile.
Spetta All’assemblea:
-    l’approvazione del conto consuntivo e rendiconto economico finanziario, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per al copertura di eventuali disavanzi di gestione;
-    la nomina del vice-presidente, del tesoriere, del segretario e dei restanti componenti il Consiglio direttivo;
-    l’approvazione dei regolamenti interni;
-    le modifiche del presente statuto;
-    lo scioglimento dell’associazione;
-    la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente più anziano del Comitato direttivo. Il segretario dell’Associazione provvede a redigere i verbali delle deliberazioni assunte che saranno sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto da sei membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci medesimi.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Il tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Segretario cura la tenuta dei sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per predisporre e deliberare in ordine al consuntivo. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza, dal più anziano di età dei consiglieri. Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio è investito dei poteri più ampi per ciò che attiene alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna.
Tutte le cariche elettive hanno natura gratuita.

Articolo 8

Il Presidente

Il Presidente (ed in caso di suo impedimento e/o assenza, il Vice presidente) rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Per effetto di ciò, egli, in nome e per conto dell’Associazione e dietro apposita autorizzazione del Consiglio Direttivo, potrà adire tutte le sedi competenti per il raggiungimento degli scopi precipui dell’Associazione medesima.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Articolo 9

Responsabilità

Delle obbligazioni assunte dall’Associazione rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in rappresentanza, nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 10

Esercizi sociali

L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i Soci di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 11

Controversie

Tutte le eventuali controversie fra i Soci e fra questi e l’Associazione o il Consiglio Direttivo, saranno sottoposte, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di un collegio di arbitri nominati dall’Assemblea. Gli arbitri giudicano secondo diritto ma senza alcuna formalità  
di procedura.

Articolo 12

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del  patrimonio.
L’eventuale saldo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, devono essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure finalità di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 13

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall’atto costitutivo, si rimanda alle norme di Legge applicabili in materia.